Condizioni generali di vendita

§ 1 Ambito di applicazione

(1) Le nostre CGV si applicano a tutti i prodotti e servizi offerti da noi, cwmk GmbH, Oudenarderstr. 16, 13347 Berlino (di seguito, il “Fornitore”) sulla base del contratto stipulato tra noi e il Cliente.

(2) Le presenti CGV si applicano esclusivamente ai Clienti che sono imprese ai sensi del § 14 del CC tedesco. Non stipuliamo contratti con consumatori.

(3) Il rapporto giuridico tra noi e il Cliente è regolato in via esclusiva dalle presenti CGV. Sono espressamente escluse eventuali regole o disposizioni divergenti del Cliente. Regole o disposizioni divergenti del Cliente restano inapplicate anche in assenza di espressa opposizione da parte nostra.

§ 2 Oggetto del contratto

(1) Il presente contratto disciplina la produzione e la consegna ad hoc per il cliente di componenti di precisione che prevedono un’ampia gamma di processi produttivi (tra cui lavorazioni a CNC, taglio laser, taglio al plasma, forgiatura, stampa 3D, saldatura, trattamento di superfici ecc.). Per i dettagli delle singole offerte, si rimanda alla descrizione dei prodotti nel rispettivo contratto o nella conferma d’ordine.

(2) Le presenti CGV possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito web del Fornitore e possono essere scaricate in un formato comune o richieste al Fornitore in forma scritta.

§ 3 Stipula del contratto

(1) I prodotti presentati sul sito web del Fornitore, www.facturee.de, rappresentano un invito non vincolante a presentare una richiesta di offerta da parte del Cliente. Tali richieste possono essere trasmesse al Fornitore tramite l’apposito modulo di contatto o per email.

(2) Una volta elaborata la richiesta, il Cliente riceverà un preventivo/offerta, cui il Fornitore si ritiene vincolato per un periodo di 14 giorni.

(3) Il contratto si considera stipulato nel momento in cui il Cliente effettua un ordine sulla base del preventivo/offerta e il Fornitore accetta tale proposta di contratto con l’invio di una conferma d’ordine via email all’indirizzo fornito dal Cliente o con qualsiasi altra modalità.

§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) I prezzi sono quelli indicati sull’offerta individuale del Fornitore.

(2) L’ammontare del compenso è un importo al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto (IVA) o equivalente locale (ad es. imposte sulle vendite, accise, imposte su beni e servizi, imposte sui consumi, dazi doganali, ritenute o analoghe imposizioni statali indirette, complessivamente “Imposte indirette”). Le imposte indirette sono a carico del Cliente. Pertanto, il Fornitore addebiterà al Cliente le imposte indirette in aggiunta all’importo netto dovuto e nella misura prevista dalla normativa fiscale applicabile.

(3) Il Cliente deve fornire al Fornitore il o i propri numeri di partita IVA indicandoli sul modulo d’ordine per (i) il Paese in cui il Cliente ha la propria sede legale e/o (ii) qualsiasi altro Paese in cui il Cliente abbia una sede stabile. Il Fornitore non risponderà per eventuali imposte indirette derivanti dall’errata indicazione del numero di partita IVA da parte del Cliente. Il Cliente utilizzerà la merce ordinata al Fornitore a fini commerciali presso la o le sedi sopra indicate, in conformità con il o i numeri di partita IVA indicati.

(4) Il pagamento può avvenire solo tramite fattura, che diviene esigibile 14 giorni dopo la ricezione della merce. In caso di più consegne singole, la relativa fattura acclusa diviene esigibile 14 giorni dopo la ricezione della relativa consegna singola.

(5) Altre modalità di pagamento non sono previste e saranno rifiutate.

(6) La mora si verifica al più tardi allo scadere di 30 giorni dalla ricezione dei prodotti e di una fattura o di una distinta di pagamento equivalente. Per le conseguenze di un ritardo nel pagamento valgono le disposizioni di legge.

(7) Avvertenza: se le fatture insolute continuano a rimanere tali, ci riserviamo di ricorrere a un servizio di recupero crediti o un avvocato. Le eventuali spese legali che ne conseguiranno (in particolare spese giudiziarie, costi degli organi esecutivi, costi d’indagine ecc.) saranno addebitate al Cliente.

(8) Il Cliente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono passate in giudicato, incontestate, riconosciute dal Fornitore o sinallagmaticamente collegate alla pretesa principale del Fornitore. Se il Cliente è un’impresa, è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione soltanto se la sua contropretesa si fonda sul medesimo rapporto contrattuale.

§ 5 Obblighi del Cliente – Consenso alla trasmissione dei dati

(1) Con l’ordine, il Cliente è tenuto a trasmettere al Fornitore i dati completi necessari per la produzione dei pezzi ordinati (in particolare dimensioni, quantità, materiale, eventuali progetti di costruzione ecc.). Non viene effettuata una valutazione per verificare che i pezzi prodotti sulla base dei dati trasmessi dal Cliente siano adatti ad assolvere a una determinata funzione o a essere utilizzati per gli scopi previsti dal Cliente. Il Cliente si impegna ad effettuare egli stesso tale valutazione prima di trasmettere l’ordine. È esclusa ogni responsabilità per la qualità o la funzionalità dei pezzi nella misura in cui ciò dipenda da errori nei dati forniti dal Cliente.

(2) Il Cliente si impegna a ordinare solo pezzi la cui produzione e fornitura non violino i diritti di terzi, in particolare i diritti di brevetto, di marchio o di copyright, e non infrangano le leggi vigenti. Il Cliente manleva il Fornitore da qualsiasi rivendicazione di terzi nei suoi confronti che derivi dalla violazione del suddetto obbligo. Lo stesso vale per rivendicazioni fatte valere da terzi nei confronti del Fornitore a seguito dell’uso effettivo dei pezzi da parte del Cliente o dei clienti di quest’ultimo.

(3) In conformità alle normative doganali e nel rispetto del controllo delle esportazioni e delle sanzioni internazionali, il Cliente si impegna a presentare la dichiarazione di libera esportazione dei beni oggetto dell’ordine, indicando se i beni: i) rientrano nell’Allegato I e IV del Regolamento UE 2021/821 (Regolamento UE sui prodotti a duplice uso) e sono dunque soggetti ad autorizzazione in caso di esportazione/trasferimento secondo le disposizioni dell’Allegato I del Regolamento UE sui prodotti a duplice uso; ii) sono soggetti ad altre misure in relazione a restrizioni o divieti di esportazione in base ai Regolamenti UE applicabili, incluso il Regolamento 1236/2005, sez. 8, par. 1, n. 2 dell’Ordinanza tedesca sul commercio estero e alle normative sulle sanzioni internazionali; iii) sono soggetti a restrizioni ai sensi dell’EAR (Regolamento statunitense sull'amministrazione delle esportazioni).

(4) A condizione che il Fornitore abbia stipulato con i propri partner accordi di riservatezza efficaci e, se del caso, accordi di gestione degli ordini conformi alle disposizioni in materia di protezione dei dati, il Cliente accorda il suo consenso revocabile alla trasmissione in forma anonima, da parte del Fornitore ai propri partner, della documentazione necessaria alla preparazione di offerte e dei dati di produzione ai fini dell’esecuzione del presente contratto. La trasmissione può avvenire per posta, in confezione resistenti alla rottura, in formato elettronico o per iscritto. Il Fornitore tratterà i dati in modo riservato. Ai fini della preparazione e dell’esecuzione del presente contratto, il Cliente accorda al Fornitore una licenza trasferibile per l’uso e la trasmissione dei modelli, dei disegni tecnici e dei dati che il Cliente invia al Fornitore.

§ 6 Riserva di proprietà e altre garanzie

(1) La proprietà della merce rimane riservata fino al soddisfacimento di tutte le pretese nei confronti Cliente, anche nel caso in cui la merce concreta sia già stata saldata.

(2) Il Cliente è tenuto a informarci immediatamente di eventuali misure esecutive adottate da terzi nei confronti della merce ceduta con riserva di proprietà, trasmettendoci la documentazione necessaria per un intervento; ciò vale anche per pregiudizi di altro tipo. Il Cliente è tenuto a informare preventivamente i terzi dei diritti esistenti nei confronti dei prodotti. Se il Cliente è un’impresa, saranno a suo carico i costi di un nostro intervento, nella misura in cui il soggetto terzo non sia in grado di risarcirli.

(3) In caso di ulteriore cessione della merce soggetta a riserva di proprietà, il Cliente cede al Fornitore, a titolo di garanzia, le rivendicazioni maturate nei confronti dei relativi clienti derivanti da dette transazioni, fino al soddisfacimento di tutti i crediti dovuti. Laddove la merce soggetta a riserva di proprietà venga lavorata, trasformata o combinata con un altro oggetto, acquisiremo la diretta proprietà dell’oggetto prodotto, che verrà considerata come merce soggetta a riserva di proprietà.

(4) Se il valore della garanzia supera i crediti del Cliente nei confronti del Fornitore in misura superiore al 20%, il Fornitore, su richiesta del Cliente, svincolerà le garanzie spettanti a propria discrezione e nella misura corrispondente.

§ 7 Produzione – Condizioni di fornitura – Termini di esecuzione – Ritardo accettazione

(1) La produzione dei pezzi ordinati avviene ad opera del Fornitore stesso o di un suo partner di produzione. Il Fornitore ha la facoltà di esternalizzare la produzione a un tale partner di produzione.

(2) I tempi di consegna sono comunicati e concordati individualmente nell’offerta in base ai requisiti specifici del Cliente in relazione ai pezzi. La consegna della merce avviene per spedizione all’indirizzo di consegna specificato dall’Acquirente, se non diversamente concordato.

(3) Se i termini di consegna sono stati specificati dal Fornitore o vengono posti come condizione per l’assegnazione dell’ordine, tali termini saranno prorogati in caso di sciopero e forza maggiore, nella fattispecie per la durata del ritardo più un periodo di avviamento di ulteriori due (2) settimane. Lo stesso vale nel caso in cui il Cliente non adempia ad eventuali obblighi di collaborazione. Dopo il controllo di qualità, il Fornitore invierà l’ordine dal proprio magazzino non appena sarà disponibile nella sua interezza. In caso di persistenti impedimenti alla consegna non rientranti nelle responsabilità del Fornitore, in particolare se dovuti a cause di forza maggiore o alla mancata consegna da parte dei propri fornitori nonostante un’appropriata operazione di copertura perfezionata in tempo utile, il Fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto con il Cliente. Il Cliente sarà tempestivamente informato e rimborsato per le prestazioni ricevute, e segnatamente per i pagamenti.

(4) Se il Cliente è un’impresa, il rischio del perimento fortuito e/o di deterioramento accidentale della merce passa al Cliente con la consegna e, in caso di spedizione, con la consegna della merce al fornitore di servizi di spedizione selezionato a tale scopo.

§ 8 Qualità dei prodotti – Garanzia – Prescrizione

(1) Se il Cliente è un’impresa, il Fornitore si riserva di scegliere l’adempimento successivo a compensazione di un eventuale difetto. Rimangono salvi i diritti nel caso l’adempimento successivo non vada a buon fine.

(2) Se il Cliente è un’impresa, il periodo di garanzia è limitato a un anno per tutti i prodotti. Sono esclusi le rivendicazioni per difetti derivanti da lesioni fisiche, mortali o danni alla salute e i diritti di risarcimento per danni causati da negligenza grave o dolo. A questo proposito, si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. Rimane salvo il termine di prescrizione in caso di ricorso per consegna ai sensi dei §§ 478 e 479 del CC tedesco.

(3) Se trattasi di una transazione commerciale bilaterale, la responsabilità per difetti è esclusa nella misura in cui il Cliente non adempia al proprio obbligo di controllo e contestazione previsti dal § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).

(4) Il Cliente non riceve alcuna garanzia in senso giuridico dal Fornitore. Eventuali raccomandazioni o modifiche progettuali, analisi progettuali, simulazioni, sviluppi di ordini, raccomandazioni generali o altre avvertenze tecniche trasmessi dal Fornitore e dal suo personale e da terzi incaricati rappresentano unicamente un aiuto non vincolante per il Cliente. Con il presente documento non si esternano né si fondano affermazioni vincolanti di alcun tipo in merito alla fattibilità o alla capacità dei prodotti di assolvere allo scopo previsto.

§ 9 Diritto di revoca per imprese – annullamenti

(1) Il diritto di recesso non è riconosciuto ai Clienti che sono imprese. Sono considerate imprese persone fisiche o giuridiche o società di persone aventi personalità giuridica che, nel concludere un negozio giuridico, agiscono nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma.

§ 10 Proprietà intellettuale di testi, illustrazioni e file

(1) Tutti i diritti di proprietà intellettuale in relazione a testi, illustrazioni e file messi a disposizione del Cliente da parte del Fornitore rimangono di proprietà del Fornitore. Il Cliente non è autorizzato a riprodurre, modificare, rendere accessibile a terzi o utilizzare in altro modo qualsiasi testo, illustrazione e file che gli sia stato trasmesso dal Fornitore senza il consenso scritto di quest’ultimo.

(2) Tutti i diritti di proprietà intellettuale in relazione a testi, illustrazioni, file e modelli messi a disposizione del Fornitore da parte del Cliente rimangono di proprietà del Cliente. Per l’esecuzione dell’ordine, il Fornitore riceve una licenza trasferibile limitata per riprodurre, modificare e utilizzare tali testi, illustrazioni, file e modelli.

§ 11 Obbligo di riservatezza

(1) Entrambe le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza in merito ai dettagli del presente contratto e a tutte le informazioni ricevute sull’altro partner contrattuale nel quadro del presente rapporto contrattuale o di cui vengano a conoscenza, a meno che tali informazioni non siano già di pubblico dominio o siano da ritenersi tali. Il Fornitore ha il diritto di trasmettere tali informazioni a terzi nella misura in cui ciò sia necessario all’esecuzione del presente contratto.

(2) Il Cliente si impegna in particolar modo a mantenere la riservatezza su prezzi ed eventuali sconti, ribassi, condizioni speciali e termini di pagamento concessi dal Fornitore.

§ 12 Esclusione di responsabilità

(1) La responsabilità del Fornitore per eventuali violazioni degli obblighi contrattuali e atti illeciti è limitata al dolo e alla negligenza grave. Ciò non si applica in caso di lesioni fisiche, mortali, danni alla salute e al risarcimento dei danni di mora (art. 286 CC tedesco) ovvero di violazione di obblighi contrattuali essenziali (c.d. “obblighi cardinali”), che devono necessariamente essere soddisfatti per il conseguimento dello scopo del contratto. A questo proposito, il Fornitore risponde per qualsiasi grado di colpa. Per il resto, non sussiste alcuna responsabilità.

(2) In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità è limitata all’entità dei danni prevedibili e tipici del contratto.

(3) In caso di negligenza lieve, la responsabilità complessiva del Fornitore in relazione all’importo sarà limitata a quanto corrisposto dal Cliente per il servizio in questione.

(4) Le suddette limitazioni di responsabilità si applicano anche per violazioni degli obblighi dovuti a negligenza lieve degli agenti ausiliari. Nella misura in cui la responsabilità per il risarcimento dei danni nei confronti del Fornitore è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale per il risarcimento dei danni del personale, dei dipendenti, dei collaboratori, dei rappresentanti e degli agenti ausiliari del Fornitore.

§ 13 Clausola di conciliazione

(1) Accordo: in caso di divergenze di opinione o controversie, le parti contrattuali si impegnano ad esperire un procedimento di conciliazione con l’obiettivo di giungere ad un accordo equo ed equanime dei rispettivi interessi attraverso la mediazione con il supporto di un arbitro neutrale, tenendo conto delle circostanze economiche, giuridiche, personali e sociali. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alle presenti Condizioni generali di vendita o alla loro validità saranno composte secondo il regolamento arbitrale della Camera dell’industria e del commercio di Francoforte sul Meno.

(2) Nomina dell’arbitro: le Parti nominano il conciliatore in modo congiunto. In assenza di accordo sulla persona dell’arbitro, questi verrà nominato dal Consiglio arbitrale. La nomina è vincolante per le Parti.

(3) Spese della conciliazione: le spese della conciliazione sono a carico delle Parti ciascuna per metà (o in proporzione), salvo diversamente concordato.

(4) Ricorso alle vie legali ordinarie in caso di fallimento: se la procedura di conciliazione non consente di giungere a una soluzione soddisfacente, le parti sono libere di adire un tribunale competente.

(5) Eccezioni: alle Parti non è comunque impedito il ricorso a un procedimento giudiziario d’urgenza, in particolare a un procedimento centrale di ingiunzione, pignoramento o ingiunzione provvisoria.

§ 14 Foro competente e diritto applicabile

(1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, il foro competente sarà quello di Berlino, salva esistenza di un foro competente esclusivo.

(2) Nel caso in cui il Cliente non abbia un foro competente in Germania o in un altro stato membro dell’Unione europea, il foro competente esclusivo per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto sarà la nostra sede legale.

(3) Il presente contratto è disciplinato dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG) e delle norme di conflitto della Legge introduttiva al Codice civile tedesco (EGBGB).

§ 15 Clausola etica

Ci atteniamo volontariamente, tra l’altro, alle seguenti prescrizioni:

(1) I nostri prodotti non devono violare leggi nazionali o internazionali, ivi incluse le leggi sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

(2) I nostri prodotti non devono essere non sicuri.

(3) I nostri prodotti non devono violare alcun diritto di proprietà intellettuale né infrangere alcuna legge o direttiva anti-pirateria in materia di prodotti.

(4) Ci aspettiamo un comportamento rispettoso della legge anche da parte dei nostri Clienti.

§ 16 Protezione dei dati

(1) Per maggiori informazioni sui dati personali raccolti e sul loro trattamento, si rimanda alla nostra informativa sulla privacy.

(2) Il Cliente è consapevole che i dati personali che lo riguardano e che sono necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale vengono conservati in conformità alla nostra informativa sulla privacy; lo stesso vale per i dati contenuti nelle offerte.

§ 17 Consegne in Russia, Bielorussia e nel Donbass; garanzie da parte del Cliente

(1) Il Cliente dichiara al Fornitore che i propri ordini non includono merci/articoli/oggetti per usi non autorizzati, in particolare beni ad uso militare, beni a duplice uso e altri oggetti riportati nelle liste di controllo applicabili, nonché merci e servizi destinati a parti non autorizzate, gruppi specifici di destinatari, consumatori finali e settori soggetti a sanzioni, in particolare (ma senza limitazioni): utenti finali militari e governativi, alcune parti del settore energetico, incluse la prospezione, l’esplorazione, la raffinazione e la produzione di petrolio, gas e minerali, il settore aerospaziale e marittimo, il settore delle telecomunicazioni, il settore delle tecnologie, il settore dei trasporti e del turismo, il settore siderurgico, alcune parti del settore dei beni di consumo correlate ai beni di lusso.

(2) Laddove l’Ordine contenga articoli soggetti a restrizioni, il Cliente garantisce che tutte le licenze, le eccezioni alle licenze, i permessi e le autorizzazioni eventualmente previste dalle sanzioni applicabili sono stati ottenuti dalle autorità competenti dopo il 21 febbraio 2022. Il Cliente trasmetterà tali licenze, eccezioni alle licenze, permessi e autorizzazioni al Fornitore senza che gli venga richiesto di farlo.

(3) Il Cliente garantisce che il suo ordine è destinato esclusivamente all’uso civile e che non è pertanto destinato a enti governativi, ad eccezione di strutture, istituti e unità mediche e ospedaliere di supporto alla popolazione civile e soggetti, terzi o agenti che agiscono a nome di tali entità.

(4) Il Cliente garantisce di non essere domiciliato, di non risiedere o di non avere sede nella Federazione Russa, in Bielorussia o nei territori di Donetsk, Lugansk o Crimea. Il Cliente garantisce altresì di non essere sottoposto a blocchi o sanzioni e di non figurare in alcun modo, né espressamente né per riferimento, in un elenco di sanzioni applicabili emesso in ragione di una o più sanzioni comminate da parte di un’autorità sanzionatoria. Il Cliente non è di proprietà né sotto il controllo di una parte soggetto a blocco o a sanzione.

Il Cliente garantisce altresì di non essere sottoposto a blocchi o sanzioni e di non figurare in alcun modo, né espressamente né per riferimento, in un elenco di sanzioni applicabili emesso in ragione di una o più sanzioni comminate da parte di un’autorità sanzionatoria. Il Cliente non è di proprietà né sotto il controllo di una parte soggetto a blocco o a sanzione.

(5) Il Fornitore può, a propria discrezione, richiedere al Cliente di dimostrare la conformità alle disposizioni di cui sopra e subordinare l’accettazione delle offerte alla presentazione di prove adeguate. In caso di sospetta violazione delle suddette disposizioni, il Fornitore può trattenere la consegna dell’Ordine fino a quando non saranno fornite prove della conformità alle suddette disposizioni e senza che ciò costituisca un ritardo. 

(6) Il Cliente risarcisce irrevocabilmente e incondizionatamente il Fornitore, a prima richiesta, per tutte le perdite, i danni, le multe e i costi di qualsiasi tipo sostenuti dal Fornitore in ragione di una violazione colposa delle disposizioni di cui sopra da parte del Cliente.

§ 18 Clausola liberatoria

(1) Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare inefficaci o nulle, in tutto o in parte, o dovessero diventare inefficaci o nulle, del tutto o in parte, a seguito di un cambiamento della situazione legislativa o per giurisprudenza di una corte suprema o in qualsiasi altro modo ovvero qualora il presente contratto presentasse lacune, le Parti concordano che le restanti disposizioni del contratto rimangano valide e inalterate.

(2) In questo caso, le Parti contrattuali si impegnano, in considerazione del principio di buona fede, a concordare, in sostituzione di quella inefficace, una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della disposizione inefficace e in relazione alla quale è lecito presumere che le Parti la avrebbero concordata al momento della stipula del contratto laddove ne avessero conosciuto o previsto l’inefficacia o la nullità. Lo stesso vale nel caso in cui il contratto contenga una lacuna.

§ 19 Altre lingue

(1) Qualora esistano diverse versioni delle presenti Condizioni generali di vendita in altre lingue, ai fini dell’interpretazione di tali Condizioni farà fede unicamente la versione corrente in lingua tedesca.

Fine delle Condizioni generali di vendita