Condizioni Generali

§ 1 Ambito di validità

(1) Le nostre CG valgono per tutti i prodotti e le prestazioni offerte da noi, cwmk GmbH, Oudenarder Str. 16, 13347 Berlino (di seguito “Fornitore”), sulla base del contratto concluso tra noi e il cliente.

(2) Le presenti CG valgono esclusivamente per clienti che sono imprese ai sensi del § 14 del CC [ted.]. Non stipuliamo contratti con consumatori.

(3) Per il rapporto giuridico tra noi e il cliente trovano applicazione esclusivamente queste CG. Con le presenti vengono quindi escluse espressamente regole o disposizioni diverse del cliente. Regole o disposizioni diverse del cliente non trovano applicazione, nemmeno se non le escludiamo espressamente nel caso specifico.

§ 2 Oggetto del contratto

(1) Con il presente contratto vengono definite la produzione e la fornitura specifiche per il cliente di componenti di precisione realizzati tramite lavorazione a CNC. Per i particolari della singola offerta si rimanda alla descrizione dei prodotti risultante dal rispettivo contratto o dalla conferma d’ordine.

(2) Queste CG possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito web del Fornitore o possono essere richieste allo stesso in forma scritta.

§ 3 Stipula del contratto

(1) I prodotti presentati sul sito web del Fornitore www.facturee.de rappresentano un invito non vincolante a presentare una richiesta di offerta da parte del cliente. Tali richieste di offerta possono essere rivolte al Fornitore tramite l’apposito modulo di contatto o per e-mail.

(2) Dopo la valutazione della richiesta di offerta viene inviato un preventivo al cliente. Il Fornitore rimane vincolato al preventivo per un periodo di 14 giorni.

(3) Il contratto viene stipulato se il cliente effettua un'ordine sulla base del preventivo e il Fornitore accetta tale proposta di contratto inviando una conferma dell'ordine per e-mail all’indirizzo indicato dall’utente.

§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) I prezzi risultano dall’offerta individuale del Fornitore e sono già comprensivi dell’IVA.

(2) Il cliente ha esclusivamente la possibilità di pagare tramite fattura. La fattura è esigibile 14 giorni dopo la ricezione della merce. Nel caso di più forniture singole, la relativa fattura acclusa diventa esigibile 14 giorni dopo la ricezione della relativa fornitura singola.

(3) Altre modalità di pagamento non vengono offerte e pertanto non vengono accettate.

(4) Si ha un ritardo nel pagamento al più tardi allo scadere di 30 giorni dalla ricezione dei prodotti e di una fattura o di una distinta di pagamento equivalente. Per gli effetti del ritardo nel pagamento valgono le regolamentazioni di legge.

(5) Avvertenza: nel caso le fatture scoperte continuino a non venire pagate ci riserviamo di incaricare un servizio di recupero crediti o un avvocato. Le spese di causa che eventualmente ne derivano (in particolare spese legali, spese degli organi esecutivi, spese di accertamento ecc.) ci dovranno essere rimborsate dal cliente.

(6) Al cliente spettano diritti di compensazione solo se le sue contropretese sono indiscusse, stabilite con accertamento passato in giudicato, riconosciute dal Fornitore o collegate con un rapporto sinallagmatico al credito principale del Fornitore. Se il cliente è un’impresa, è inoltre autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.

§ 5 Obblighi del cliente – consenso alla trasmissione di dati

(1) Con l'ordine il cliente è tenuto a inviare al Fornitore i dati completi necessari alla produzione dei pezzi ordinati (in particolare dimensioni, quantità, materiale). Non viene effettuata una valutazione per accertare se i pezzi che vengono prodotti sulla base dei dati inviati dal cliente siano adatti a svolgere una funzione specifica o se possano essere impiegati per gli scopi previsti dal cliente. Il cliente si impegna ad eseguire egli stesso tale valutazione prima di inviare l’ordinazione. Viene esclusa una responsabilità per le caratteristiche o il corretto funzionamento delle parti nella misura in cui dipendano da dati scorretti del cliente.

(2) Il cliente si impegna a effettuare ordini solo di pezzi la cui produzione e fornitura non vada a violare diritti di terzi, in particolare diritti di brevetto, di marchio o d’autore, e non rappresenti una violazione delle leggi in vigore. Il cliente manleva il Fornitore da tutte le rivendicazioni di terzi nei suoi confronti che derivino da una violazione del suddetto obbligo. Lo stesso vale per rivendicazioni nei confronti del Fornitore che vengono fatte valere da terzi a causa dell’impiego concreto dei pezzi da parte del cliente o dei relativi clienti.

(3) A condizione che il Fornitore abbia concluso con i suoi partner accordi di segretezza efficaci ed eventualmente contratti sulla responsabilità del trattamento degli ordini ai sensi del diritto alla protezione dei dati, il cliente accorda il suo consenso revocabile alla trasmissione in forma anonima da parte del Fornitore ai propri partner della documentazione necessaria alla redazione di offerte e dei dati di produzione per l’esecuzione di questo contratto. La trasmissione può avvenire tramite posta in involucri resistenti alla rottura, in modo elettronico o per iscritto. Il Fornitore tratterà i dati in modo riservato. Per la preparazione e l’esecuzione di questo contratto il cliente accorda al Fornitore una licenza trasferibile per l’impiego e la trasmissione di modelli, disegni tecnici e dati che vengono inviati dal cliente al Fornitore.

§ 6 Riserva di proprietà e altre riserve

(1) La proprietà della merce rimane riservata fino alla soddisfazione di tutte le rivendicazioni nei confronti del cliente, anche se i prodotti concreti sono già stati pagati.

(2) Il cliente deve informarci immediatamente in merito a misure di esecuzione forzata di terzi nei confronti dei prodotti con riserva di proprietà, trasmettendoci i documenti necessari per un intervento. Ciò vale anche per pregiudizi di altro tipo. Il cliente deve informare già in anticipo i terzi dei diritti esistenti nei confronti dei prodotti. Se il cliente è un’impresa deve assumersi le spese di un intervento da parte nostra nella misura in cui il terzo non sia in grado di risarcirle.

(3) Il cliente cede come garanzia al Fornitore già ora e fino alla soddisfazione di tutti i diritti del Fornitore nei suoi confronti tutte le rivendicazioni da lui maturate nei confronti dei relativi clienti derivanti da detti affari nel caso di ulteriore vendita dei prodotti con riserva di proprietà. Se i prodotti con riserva di proprietà vengono lavorati, modificati o uniti a un’altra cosa, la cosa prodotta diventa direttamente di nostra proprietà. Questi vengono quindi considerati prodotti con riserva di proprietà.

(4) Se il valore della garanzia supera i diritti del Fornitore nei confronti del cliente di oltre il 20 %, il Fornitore deve, su richiesta del cliente, svincolare a propria scelta e in misura corrispondente le garanzie che gli spettano.

§ 7 Produzione – condizioni di fornitura – termini di prestazione – ritardo nell’accettazione

(1) La produzione dei pezzi ordinati viene eseguita o dal Fornitore stesso o da un suo partner incaricato della fabbricazione. Il Fornitore ha il diritto di esternalizzare la produzione a un tale partner incaricato della fabbricazione.

(2) I tempi di consegna vengono comunicati e concordati individualmente nell'offerta sulla base dei requisiti specifici del cliente relativi ai pezzi. Salvo diversi accordi, i prodotti vengono forniti tramite spedizione all’acquirente all’indirizzo di consegna indicato.

(3) Se il Fornitore indica dei termini di consegna o questi vengono posti come condizione per l’assegnazione dell’ordine essi vengono prorogati in caso di sciopero o forza maggiore per la durata del ritardo. Lo stesso vale se il cliente non assolve a suoi eventuali obblighi di collaborazione. Dopo il controllo di qualità il Fornitore invia l’ordine dal proprio magazzino non appena è disponibile in forma completa. Se il Fornitore non può effettuare la consegna per un ostacolo di cui non è responsabile e che dura per un periodo prolungato, in particolare in caso di forza maggiore o mancata fornitura da parte dei suoi propri fornitori nonostante sia stata perfezionata tempestivamente un’operazione di copertura, ha il diritto di recedere dal contratto con il cliente in misura corrispondente. Il cliente viene informato prontamente di tale circostanza e gli vengono risarcite le prestazioni ricevute, in particolare i pagamenti.

(4) Se il cliente è un’impresa, il rischio del perimento fortuito e/o del peggioramento casuale della merce trapassa al cliente con la consegna e nel caso di spedizione con la consegna al fornitore di servizi scelto.

§ 8 Caratteristiche del prodotto – garanzia – prescrizione

(1) Nel caso di difetti il Fornitore si riserva di scegliere il tipo di adempimento successivo. Rimangono salvi i diritti nel caso l’adempimento successivo non riesca.

(2) Il periodo di garanzia è limitato a un anno per tutti i prodotti. Sono esclusi rivendicazioni per prodotti difettosi derivanti da lesioni fisiche, mortali o danni alla salute e diritti di risarcimento dei danni causati per negligenza grave o in modo intenzionale. In tale contesto valgono i termini di prescrizione di legge. Rimane salvo il termine di prescrizione nel caso di un regresso nella consegna secondo i §§ 478, 479 CC [ted.].

(3) Se l’affare è una transazione commerciale bilaterale viene esclusa la responsabilità per difetti nella misura in cui il cliente non assolva all’obbligo di controllo e ricorso in garanzia secondo il § 377 Codice Commerciale [ted.].

(4) Il cliente non riceve dal Fornitore garanzie in senso giuridico. Tutti i suggerimenti ovvero le modifiche e le analisi del design, le simulazioni, gli sviluppi di ordini, i consigli generali o le avvertenze tecniche di qualunque tipo comunicati dal Fornitore e dal suo personale e da terzi incaricati rappresentano soltanto un aiuto non vincolante per il cliente. Con essi non vengono esternate né fondate affermazioni vincolanti di alcun tipo sulla fattibilità o sulla capacità dei prodotti di soddisfare lo scopo previsto.

§ 9 Diritto di revoca per imprese – annullamenti

(1) Ai clienti che sono imprese non spetta un diritto di revoca. Viene considerata impresa ogni persona fisica o giuridica oppure ogni società di persone avente personalità giuridica che concluda il negozio giuridico nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma.

(2) Il cliente può annullare completamente o parzialmente un’ordine in qualsiasi momento inviando un messaggio a offerte@facturee.de. L’annullamento diventa efficace quando il Fornitore riceve tale messaggio. Se un’ordine viene annullato il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al cliente tutte le spese che ha sostenuto nel quadro dell’esecuzione dell’ordine fino al momento dell’annullamento.

§ 10 Proprietà intellettuale di testi, illustrazioni e file

(1) Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale di testi, illustrazioni e file messi a disposizione dal Fornitore al cliente rimangono di pertinenza del Fornitore. Al cliente non è consentito riprodurre, modificare, rendere accessibili a terzi o impiegare in altro modo qualunque testo, illustrazione o file che gli sia stato trasmesso dal fornitore senza il consenso scritto di quest’ultimo.

(2) Tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale di testi, illustrazioni, file e modelli messi a disposizione dal cliente al Fornitore rimangono di pertinenza del cliente. Per l’esecuzione dell’ordine il Fornitore riceve dal cliente una licenza trasmissibile e limitata per riprodurre, modificare e impiegare testi, illustrazioni, file e modelli.

§ 11 Obbligo di riservatezza

(1) Ambedue le parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui particolari di questo contratto e su tutte le informazioni che ricevono sul relativo partner contrattuale nel quadro di questo rapporto contrattuale o di cui vengono a conoscenza a meno che tali informazioni siano già pubblicamente accessibili o debbano essere considerate note al pubblico. Il Fornitore ha il diritto a trasmettere tali informazioni a terzi nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione del presente contratto.

§ 12 Esclusione di responsabilità

(1) La responsabilità del Fornitore per violazioni di obblighi contrattuali e atti illeciti è limitata a intenzionalità e negligenza grave. Ciò non vale per lesioni fisiche, mortali o danni alla salute e per il risarcimento di danni di mora (§ 286 CC [ted.]) o per la lesione di obblighi contrattuali essenziali che devono essere adempiuti necessariamente per il raggiungimento dello scopo contrattuale. In tale contesto il Fornitore risponde per ogni grado di colpa. Per il resto non sussiste alcuna responsabilità.

(2) Nel caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità è limitata per il suo importo ai danni prevedibili e tipici del contratto.

(3) Nel caso di un ritardo nella consegna non causato in modo intenzionale o per negligenza grave dal Fornitore, questi risponde per ogni settimana completa di ritardo per un danno di mora forfettario pari al 3 % del valore di fornitura e comunque non superiore al massimo al 15 % del valore di fornitura. Rimangono salve ulteriori rivendicazioni e diritti di legge del cliente per ritardi nella fornitura.

(4) Le precedenti limitazioni della responsabilità valgono anche per violazioni degli obblighi dovute a negligenza lieve degli ausiliari. Nella misura in cui la responsabilità per il risarcimento dei danni nei confronti del Fornitore sia esclusa o limitata, ciò vale anche rispetto alla responsabilità personale per il risarcimento dei danni di impiegati, operai, collaboratori, rappresentanti e ausiliari del Fornitore.

§ 13 Clausola di conciliazione

(1) Accordo: nel caso di divergenze di opinione le parti contraenti si impegnano a ricorrere a un procedimento di conciliazione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo equo ed equanime degli interessi nel quadro di una mediazione con il supporto di un arbitro neutrale e in considerazione delle situazioni economiche, giuridiche, personali e sociali. Tutte le controversie che derivino in connessione a queste Condizioni Generali o relative alla loro validità verranno composte secondo il regolamento arbitrale della Camera dell’Industria e del Commercio di Francoforte sul Meno.

(2) Nomina dell’arbitro: le parti nominano l’arbitro in modo congiunto. Se non si raggiunge un accordo sulla persona dell’arbitro, esso viene nominato dall’ufficio arbitrale. La nomina è vincolante per le parti.

(3) Spese della conciliazione: le spese della conciliazione sono a carico delle parti ciascuna per metà (ovvero in proporzione) nella misura in cui non vengano presi accordi diversi.

(4) Ricorso alle vie legali ordinarie in caso di fallimento: se nel procedimento di conciliazione non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, le parti sono libere di adire un tribunale competente.

(5) Eccezioni: alle parti non viene però impedito di ricorrere a un procedimento giudiziario di urgenza, in particolare a un procedimento giudiziario centrale di ingiunzione, di sequestro o di ordinanza provvisoria.

§ 14 Foro competente e diritto applicabile

(1) Rimangono salve le regolamentazioni di legge sui fori competenti nella misura in cui non risulti diversamente dalla regolamentazione speciale del paragrafo (2).

(2) Se il cliente non ha un foro competente generale in Germania o in un altro stato membro dell’Unione Europea, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da questo contratto è la nostra sede legale.

(3) A questo contratto viene applicato il diritto della Repubblica Federale Tedesca.

§ 15 Clausola etica

Ci atteniamo volontariamente alle seguenti prescrizioni:

(1) I nostri prodotti non devono violare leggi nazionali o internazionali. Tra queste rientrano anche le leggi relative al commercio di specie minacciate di estinzione.

(2) I nostri prodotti non devono essere non sicuri.

(3) I nostri prodotti non devono essere soggetti a prescrizione medica.

(4) I nostri prodotti non devono violare diritti di proprietà intellettuale e violare leggi o direttive relative alla pirateria in materia di prodotti.

(5) Ci aspettiamo un comportamento rispettoso delle leggi anche da parte dei nostri clienti.

§ 16 Protezione dei dati

(1) Maggiori informazioni sui dati personali raccolti in tale contesto e il loro impiego sono riportate nella nostra dichiarazione di tutela dei dati (Privacy Policy).

(2) Con essa il cliente dichiara il suo consenso alla memorizzazione di dati personali che lo riguardano e che sono necessari nel quadro del rapporto contrattuale secondo la nostra dichiarazione di tutela dei dati; lo stesso vale per i dati dell’offerta.

§ 17 Clausola di separabilità

(1) Qualora singole disposizioni di questo contratto dovessero essere inefficaci o nulle, del tutto o in parte, o dovessero diventare inefficaci o nulle, del tutto o in parte, a causa di una modifica della situazione legislativa o per la giurisprudenza della suprema corte o in altro modo, oppure se questo contratto presentasse delle lacune, le parti concordano che rimangano salve e valide le altre disposizioni di questo contratto.

(2) In questo caso le parti contrattuali si impegnano, in considerazione del principio della buona fede, a concordare al posto di quella inefficace una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo della disposizione inefficace e in relazione alla quale si debba presumere che le parti l’avrebbero concordata al momento della stipula del contratto se ne avessero conosciuto o previsto l’inefficacia o la nullità. Lo stesso vale se questo contratto dovesse contenere una lacuna.

§ 18 Altre lingue

(1) Nella misura in cui esistano diverse versioni di queste Condizioni Generali d’Affari in altre lingue, in caso di dubbio vale la versione attuale in lingua tedesca.

Fine delle Condizioni Generali